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Accessibilità dei siti internet: teoria o realtà?

03/08/2006 28107 lettori
4 minuti

Fornire supporto agli sviluppatori di siti internet, di applicazioni e di hardware ma anche ai responsabili delle Pubbliche Amministrazioni che dovranno effettuare la valutazione dei prodotti ed il monitoraggio dei siti, questo è quanto si propone Roberto Scano, consulente e sviluppatore di siti web ed uno dei maggiori esperti di accessibilità in Italia, con la sua nuova fatica, “ Legge 04/2004 dalla teoria alla realtà”, normativa, sviluppo e verifica dell'accessibilità di siti internet, beni e servizi informatici della Pubblica Amministrazione - manuale per applicare e verificare i requisiti della legge 04/2004”.
Il volume, che contiene anche la prefazione del Ministro Lucio Stanca, segue il precedente “Accessibilità: dalla teoria alla realtà” pubblicato l'anno scorso sempre per i tipi di IWA Italy, e che conteneva quasi tutto lo scibile, nazionale ed internazionale, sull'accessibilità.

Nel nuovo volume Scano, che ha partecipato, tra l'altro, ai lavori del CNIPA per la creazione dei requisiti tecnici, cerca di rispondere ai molti quesiti su come applicare e verificare i requisiti web secondo la normativa, nonché fornisce un'utile scheda di autovalutazione per le pubbliche amministrazioni.

Nella prima parte del libro sono riportate le normative: la legge 04/2004, il DPR 75/2005 e il DM 8/7/2005, con alcune note tecniche esplicative mentre il restante contenuto riguarda esclusivamente l'approfondimento dei requisiti tecnici e della metodologia di verifica tecnica per i siti internet.

Si approfondiscono i 22 requisiti per i siti internet indicandone la motivazione, le modalità di implementazione e di verifica. Sempre per i siti internet è spiegata la metodologia di verifica, ovvero la modalità con cui i valutatori devono verificare la conformità del sito. Nei capitoli successivi con le stesse modalità vengono analizzati i 7 requisiti per l'hardware e gli 11 per il software ed in un capitolo - curato dal Dott. Domenico Natale - sono indicate le modalità di valutazione per la verifica soggettiva, per il rilascio dei cosiddetti asterischi.

Conclude il libro un'appendice del Dott. Antonio de Vanna del CNIPA in cui riepiloga la corposa attività svolta dalla Commissione Interministeriale e dai diversi gruppi di lavoro. Nel CD-ROM allegato al libro è contenuta la versione digitale dell'opera in tre formati, oltre ad una serie di utili documenti
tra cui delle schede di autovalutazione.

Rieccoci Roberto, è passato esattamente un anno dall'ultima chiacchierata, e siamo di nuovo qui a parlare di accessibilità, corre d'obbligo una domanda, è cambiato qualcosa? O meglio, siamo finalmente passati dalla “teoria alla realtà?

Scano: La realtà è iniziata a partire dal 23 agosto 205, quando è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 che contiene le regole tecniche previste dall'art.11 della legge 4/2004.
Secondo l'art. 4 della legge Stanca, qualsiasi nuovo contratto per lo sviluppo di siti internet, sottoscritto dopo tale data, che non preveda tra le condizioni di fornitura il rispetto dei 22 requisiti e della metodologia di cui all' allegato A del decreto è considerato nullo.
Tale requisito contrattuale obbliga il fornitore allo sviluppo secondo i 22 requisiti. Ciò si applica anche per i contratti in essere che, se autorinnovabili, vanno adeguati entro il 23 agosto 2006 pena lanullità degli stessi.
Tutto ciò significa che se una PA ha un contratto di manutenzione e sviluppo dei propri siti internet dovrà aggiornare il contratto entro il 23 agosto 2006 e dalla
data di aggiornamento qualsiasi contenuto prodotto dovrà essere a norma della legge 04/2004.

Questo vale solo per i siti web?

Ho sottolineato siti INTERNET perché con essi non si intendono esclusivamente i siti web ma  anche tutte quelle creazioni “web based” come ad esempio i CMS, le intranet e i contenuti che utilizzano tecnologie web-based distribuiti su CD-ROM, come previsto dall'art. 2 del decreto.

Come stanno reagendo le Pubbliche Amministrazioni?
C'è un gran fermento nelle P.A., soprattutto per le P.A. centrali: queste difatti hannol'obbligo di nominare un responsabile all'accessibilità dei siti e dal 1 gennaio 2006 (con l'entrata in vigore del codice della P.A. Digitale) avranno una serie di obblighi di cui ad esempio come previsto dall'art. 53 del codice, l'obbligo di realizzare siti secondo i principi di accessibilità, quindi di fatto estendendo l'applicazione della legge 04/2004 che limitava tale obbligo ai contratti. Dopo un anno finalmente si sta passando alla realtà con la nascita dei primi siti accessibili a norma della legge 04/2004.

Ma non credi che si tratti ancora di linguaggi per “eletti”, mi spiego, è possibile che voi esperti a volte dimentichiate che il vostro interlocutore, soprattutto nelcaso delle PA, non abbia le vostre conoscenze specifiche e non sappia fare distinzione tra ciò che è accessibile e ciò che alcune web agency spesso spacciano per accessibile?

La legge chiaramente ha tolto ogni dubbio: la web agency che sottoscrive il contratto deve fornire il prodotto conforme a quanto richiesto dall'allegato A del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005.
Come per tutte le forniture, le P.A. devono quindi effettuare il cosiddetto “collaudo”: ciò avviene per gli immobili, per i prodotti hardware e software e ciò avverrà quindi anche per i siti internet.
Se la persona incaricata al collaudo non ha la competenza tecnica per farlo, la “palla” ricade sul dirigente che autorizza la liquidazione della spesa, ovvero che provoca un danno all'erario liquidando una prestazione non conforme a quella contrattualmente sottoscritta.


E se le pubbliche amministrazioni non dovessero avere le risorse economiche per rivolgersi ai professionisti?

Non è pensabile obbligare le piccole P.A. ad acquisire un parere di un esperto di accessibilità, anche attingendo dalle società iscritte all'elenco dei valutatori, il cui costo massimo è comunque fissato dal decreto, attualmente Euro 900,00 di base ed euro 22,00 per ogni pagina oggetto della verifica.
Solitamente le P.A. comunque hanno persone con maggiore esperienza nel campo, esperienze spesso acquisite in modo amatoriale ovvero grazie all'interesse di dipendenti per lo sviluppo di siti internet: tali dipendenti andrebbero valorizzati ed inviati a corsi di formazione disponibili sia da parte di realtà private, la stessa IWA, l'associazione di sviluppatori esperti di accessibilità, fornisce giornate formative sull'argomento a costi sostenuti che dalla stessa P.A.; il CNIPA organizza corsi sia per webmaster che per redattori. Non dimentichiamo che la legge 04/2004 all'art. 8 impone di inserire l'accessibilità tra gli argomenti di studio nei percorsi formativi.

Veniamo al tuo libro. In cosa è diverso dal precedente?

Mentre “Accessibilità: dalla teoria alla realtà ” è un riferimento tecnico per l'accessibilità in generale, ovvero si occupa di tutto ciò che è definito accessibilità da parte del W3C, quindi linee guida WCAG, ATAG, UAAG, dell'ISO, dall'IMS, Standard per la formazione a distanza, nonché di presentare le problematiche e le possibili soluzioni di accessibilità per le diverse disabilità, il nuovo libro si pone come riferimento tecnico per la legge 04/2004.
Essendo tra gli autori dei requisiti, nonché della metodologia di verifica dei siti internet il testo può senz'altro essere considerato un testo attendibile e utile per togliere dubbi e domande che spesso incorrono tra gli sviluppatori.

Lasciamoci con una promessa per l'anno prossimo, cosa prevedi?

Prevedo un incremento di ciò che sta già accadendo. Attualmente vi è una corsa allo sviluppo di soluzioni web-based a norma della legge 04/2004: nascono quasi quotidianamente nuove soluzioni CMS, che spesso dichiarano conformità non veritiere, ed allo stesso tempo cresce l'interesse da parte degli sviluppatori per l'argomento accessibilità e pertanto c'è richiesta di formazione.
Come IWA negli ultimi 2 anni abbiamo formato quasi un migliaio di persone tra privati e pubbliche amministrazioni relativamente all'argomento “accessibilità” ed abbiamo fornito importanti attività formative presso alcune rinomate università italiane ed anche alla formazione organizzata dal CNIPA ove i docenti sono sviluppatori esperti di accessibilità affiliati ad IWA si nota un grande interesse da parte dei dipendenti delle P.A. che grazie a tali specializzazioni si sentono
maggiormente valorizzati.

E la corsa al bollino per qualificare il nostro sito?

Ad oggi il bollino non è ancora disponibile ma è già partita la corsa al logo anche da parte delle P.A. Va ricordato che le P.A. possono autonomamente valutare l'accessibilità del proprio sito internet e richiedere il bollino senza asterischi mentre se desiderano ottenere il bollino di qualità (da uno a tre asterischi) dovranno rivolgersi alle realtà iscritte all'elenco dei valutatori.
Inoltre c'è la scadenza del 2008 per l'applicazione dell'art. 54 del Codice della P.A. Digitale che obbliga le P.A. a fornire una serie di servizi tramite i propri siti internet, incrementando quindi la trasparenza amministrativa e diminuendo il carico di lavoro per gli URP.
Non dimentichiamo inoltre che a giugno è previsto un referendum con l'approvazione della riforma costituzionale: con la nuova riforma, le comunicazioni ritorneranno competenza nazionale e quindi il CNIPA avrà il compito di monitorare anche le Regioni e gli enti locali che con l'attuale art. 117 invece possono autodefinire le modalità di autocontrollo del rispetto della legge 04/2004.
 

Scheda tecnica del VolumeLegge 04/2004 dalla teoria alla realtà
Collana:Web Law
Lingua: italiano
Anno di pubblicazione: 2005
Pagine: 240
Prezzo: Euro 22,00

Intervista realizzata da Marina Mancini e Pubblicata su  n. 12 Punto.exe Anno VII Numero 3 Marzo 2006

Marina Mancini
Marina Mancini

Sono una giornalista pubblicista, responsabile dell'ufficio stampa del Comune di Bagheria PA.
Direttore del periodico comunale "Comune in…forma" e responsabile sito web istituzionale www.comune.bagheria.pa.it

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questo è il mio blog: Comunic@rePA